E’ stata firmata dal Sottosegretario alla Salute Francesca Martini il giorno 3 marzo 2009 e ha validità 2 anni l’Ordinanza riguardante i cani pericolosi, è stata poi pubblicata il 23 marzo 2009 nella Gazzetta Ufficiale.
Questa ordinanza va sostituire la precedente “Tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani” del 28 gennaio 2008, visto che non è possibile stabilire la pericolosità di un cane in base all’appartenenza ad una particolare razze.
Questi i punti principali:
1.Il proprietario è responsabile sia civilmente che penalmente dei danni provocati dal proprio cane
2.Chi detiene un cane non di sua proprietà ne è responsabile
3.Utilizzare un guinzaglio non più lungo di mt. 1.5 ovunque, tranne che per le zone adibite ai cani
4.Portare con se una museruola da applicare in caso di incolumità o su richiesta dell’Autorità
5.Affidare il cane a persone in grado di gestirlo
6.Informasi delle caratteristiche del cane prima di acquistarlo
7.Fare in modo che il cane abbia un comportamento adeguato per convivere adeguatamente con le persone in cui vive
8.Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari con rilascio di patentino, e i comuni sulla base dell’anagrafe
canina informeranno i proprietari che hanno l’obbligo di ottenere a proprie spese tali patentini
9.E’ vietato addestrare i cani o farne incroci per esaltarne l’aggressività
10.E’ vietato sottoporre il cane a doping
11 E’ vietato sottoporre o vendere il cane sottoposto a interventi chirurgici quali: recisione corde vocali, taglio delle orecchie, taglio della coda tranne per le razze canine riconosciute alla FCI se fatte da un veterinario
12.Il proprietario è obbligato in ambito urbano a raccoggliere le feci e ad avere con se gli strumenti idonei per farlo
13.E’ vietato detenere o possedere un cane ai delinquenti abituali, a chi è sottoposto a misure di preventzione personale a chi abbia riportato condanna punibile, ai minori di 18 anni.
Tutte questi disposizioni non si applicano ai cani in dotazione alla Polizia, ai Vigili del Fuoco, alla protezine Civile.
Le disposizioni 3. e 4. non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ai cani da guardia e a conduzione di greggi ed ad altre tipologie definite autunomamente dai comuni o dalle regioni.
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